Polizza RC Auto: Diritti e Doveri
La polizza r.c auto è obbligatoria per legge, pertanto se si intende utilizzare un veicolo è
necessario assicurarlo, questo prevede il pagamento di una tariffa per far si che la compagnia garantisca l'assicurazione del mezzo.
In certi casi è possibile richiedere il rimborso della spesa sostenuta per l'attivazione della polizza: ad esempio se si decide di vendere a terzi il veicolo senza includere nella vendita anche il contratto di assicurazione.
Se il mezzo viene demolito o se diventa inutilizzabile e si rinuncia a trasferire la polizza rc su un nuovo veicolo è possibile, previo la restituzione del certificato e del contrassegno, pretendere che la compagnia versi la differenza del premio non goduto.
Questo diritto si applica anche in caso di furto del veicolo, la compagnia rimborserà il periodo compreso tra la data successiva alla denuncia del furto e la scadenza di validità del contratto.
Se si desidera cambiare la compagnia assicurativa presso la quale si è stipulata la polizza r.c auto è necessario, in caso di contratto con tacito rinnovo, comunicare entro 15 giorni dalla data di cessazione la volontà di interrompere la polizza. Se si ha sottoscritto, al contrario, un tipo di copertura a "scadenza secca" cioè senza tacito rinnovo, non si ha nessun obbligo di comunicazione nei confronti dell'impresa.
Ricordiamo che la compagnia assicurativa, 30 giorni prima della data di scadenza del contratto, è tenuta ad inviare al contraente l'attestato di rischio e le modalità di disdetta del contratto.
Inoltre, in caso di aumento del premio rispetto alla precedente annualità, l'impresa è obbligata a comunicare in forma scritta le modalità e le motivazioni delle variazioni in maniera esaustiva.
In caso di aumento di tariffa del premio (non causata dalla retrocessione in classe "malus") dato da un tasso di inflazione troppo alto, il contraente ha diritto ad esercitare la disdetta del contratto fino al giorno prima della scadenza della polizza. Tale volontà dovrà essere comunicata in via scritta tramite fax o raccomandata entro la data di cessazione del contratto.
Ricordiamo che in questo caso però non verrà garantito il periodo di tolleranza o di comporto poichè la validità dell'assicurazione terminerà con la data di scadenza della polizza.
Il periodo di tolleranza o di comporto è un periodo di tempo di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto in cui, in caso di contratto a tacito rinnovo, la compagnia garantisce la copertura dei sinistri provocati dall' assicurato.
Gli altri approfondimenti:
Inviato da Franco alle 17:44 del 10/04/2010
Buongiorno:Brevemente pongo questa strana coincidenza.Mi sono dimenticato di rinnovare il pagamento della semestralita' della polizza R.C.auto,(il quindicesimo giorno era festivo).
Disgraziatamente il giorno successivo la scadenza sono stato coinvolto in un sinistro,(a polizza scoperta) con il conducente e passeggero dell'auto coinvolta trasportati al P.S. .Ricoverati con prognosi di 15gg- e 40gg.E'intervenuta la polizia stradale verbalizzando l'accaduto, da quanto ho capito la causa e' al 50%.A questo sfortunato e inconsapevole episodio, quale saranno le mie conseguenze? Ringrazio per risposta e saluto.